Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali
Testo in vigore al
Capo III. Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni.
Art. 59
1. Le istanze per il conseguimento dell'indennita' o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale lo trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.
2. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
3. Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
4. In conformita' delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.
5. Nei casi previsti dal precedente art. 57 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennita' sono presentate alla Prefettura, se l'impiegato sia cessato definitivamente da rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sino trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennita' o della pensione.
6. In tutti i casi di cui al precedente art. 57, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente art. 55 e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.
7. La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.
Art. 60
1. Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
2. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.7b
Art. 61
1. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60.7a
2. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.
3. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.
4. Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.
5. Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.
6. Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalita' stabilite per i dipendenti dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi.2
7. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.
Art. 62
1. La Cassa di previdenza corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.
2. L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' essere inferiore al minimo di pensione.
3. Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.
4. La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.
5. Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato, a favore dello Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.
Capo IV. Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia gia' conseguito indennita' o pensione.
Art. 63
1. L'impiegato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dalla presente legge, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.
2. L'impiegato predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestate purche' rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
3. L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
4. La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in un'unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda. Se l'impiegato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.
Titolo III. Disposizioni generali.
Capo I. Bilanci tecnici e accertamento dei servizi.
Art. 64
1. Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.
2. Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Art. 65
1. Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze, ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
2. Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Art. 66
1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
2. Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanze presso gli Enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Capo II. Riscatti.
Art. 67
1. Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 68, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:
a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;
b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;
d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualita' di operai giornalieri;
f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente art. 47;
g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.
2. Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Art. 68
1. La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.
Art. 69
1. Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno da posti occupati durante la carriera.
2. La domanda deve essere presentata alla Prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio, successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;
c) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio, ai quali la laurea o titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.
3. La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.
Art. 70
1. Il contributo dovuto dall'impiegato per i riscatti di cui ai precedenti articoli 67 e 69 e' pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla Cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.
2. Quando la retribuzione predetta superi le lire 2000, l'impiegato ha facolta' di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura pero' non inferiore alle lire 2000.
3. La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente art. 23.
4. Agli effetti del calcolo della indennita' e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente ordinamento, o secondo le norme dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se' stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto e' stato effettuato; senza applicare ad esse ne' le maggiorazioni ne' la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 34 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente ordinamento.
Art. 71
1. Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
2. Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto deporre dalla data della deliberazione.
Art. 72
1. L'impiegato ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 70 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualita' da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.
2. L'impiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.
3. L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'amministrazione della Cassa.
4. I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.
5. L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto, da versarsi dall'impiegato di uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, e' compreso negli elenchi dei contributi dovuti dall'Ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa verso l'impiegato, ed e' versato alla Cassa con le norme stabilite nei precedenti articoli 27 e 29.
6. Nei casi di riscatto da parte di impiegati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, si applicano le norme stabilite dagli articoli stessi per il versamento dei contributi.
Art. 73
1. Per l'impiegato iscritto alla Cassa con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1937 che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 35. Il premio di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni cosi' valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.
2. L'impiegato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 72.
3. Per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C unita al presente ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B unita al presente ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora l'impiegato abbia diritto all'indennita', il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennita'. In caso di morte dell'impiegato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennita' o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.
4. L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.
Titolo IV. Disposizioni transitorie.
Art. 74
1. E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 52, il servizio prestato in qualita' di impiegato con iscrizione o assicurazione all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'Ente, da quegli impiegati che al 6 maggio 1926, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli Enti di cui al precedente art. 5, lettere a), b), c), e) ed f) erano assicurati al predetto Istituto al termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'Ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni alle varie categorie di impiegati cui la Cassa stessa provvede, purche' entro il 5 agosto 1926 siansi iscritti alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'Ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.
2. Gli impiegati che al 6 maggio 1926 non erano in servizio, per giovarsi della facolta' di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla Cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso in servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente articolo 64 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, non si applicano al personale delle Aziende municipalizzate.
Art. 75
1. Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siano iscritti alla Cassa col contributo dell'Ente a norma dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 14, fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 24. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al di sotto di L. 5000, salva agli interessati la facolta' di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente art. 21.
Art. 76
1. Gli impiegati degli istituti indicati alle lettere n) ed o) del precedente art. 5 hanno facolta' di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla Cassa e quella della entrata in vigore del presente ordinamento, assoggettandosi al versamento a proprio carico dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'Ente, e dell'interesse cinque per cento fino alla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, purche' nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'Istituto medesimo.
2. Le iscrizioni di fatto che fossero gia' state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore degli impiegati.
3. La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento.
Art. 77
1. Agli impiegati che si siano avvalsi della facolta' concessa dagli articoli 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, 4 del Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208, 1 sub. 41, 7, 8 e 9, della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e 65 e 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, e' riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.
Art. 78
1. Nei casi in cui per disposizione di legge gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti sieno da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette ed indirette cosi' dovute e gli assegni normali sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Art. 79
1. Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926 sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:
a) il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
b) il servizio prestato anteriormente a quelle valutabile ai sensi del precedente art. 77.