Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 12/06/1971 (Rv. 352332 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Non e deducibile in Sede di regolamento di Competenza una censura per difetto di motivazione, in quanto la Corte di Cassazione, essendo investita di ampi poteri di indagine anche in fatto, puo, sulla base delle risultanze processuali gia acquisite, supplire alla motivazione eventualmente erronea o deficiente del giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)