Sez. 5, Sentenza n. 11294 del 02/10/1998 Ud. (dep. 27/10/1998) Rv. 211518 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Reato di pericolo - Punibilità a titolo di colpa - Omessa tenuta della contabilità - Ragione della sanzione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, richiamato dall'art. 224 legge medesima per i fatti di bancarotta semplice commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, è un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, e come tale prescinde dall'accertamento del danno. Ne deriva che l'omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, di talché del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori in conseguenza dell'omissione suddetta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)