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Sez. 2, Sentenza n. 4350 del 07/04/2000 (Rv. 535405 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE | Cavedio - Nozione - Inclusione - Fondamento - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535405-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE

Il cavedio - talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce - è un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e perciò sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'art. 1117, n. 1 cod. civ. tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)