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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 08/05/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202098 - 01

Competenza - Conflitti - In genere | Inammissibilità di conflitto tra giudice del dibattimento e G.U.P. - Promessa viziata da nullità, sanata, del primo giudice - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202098-01

Competenza - Conflitti - In genere

La decisione del giudice dibattimentale prevale su quella del giudice per l'udienza preliminare - e pertanto è inammissibile il conflitto tra i due giudici - anche se il primo irritualmente dichiari d'ufficio la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa citazione della parte offesa (nullità di carattere relativo e quindi rilevabile solo su eccezione di parte) e, con essa, quella di tutti gli atti successivi, facendo così retrocedere in modo abnorme il procedimento alla fase dell'udienza preliminare. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza sollevato da G.U.P. presso il Tribunale militare nei confronti del Tribunale medesimo). (Conf. sez. 1, c.c. 8 maggio 1995 n. 2791, Darone e c.c. 8 maggio 1995 n. 2799, Puggioni, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)