Sez. 1, Sentenza n. 2333 del 02/10/1989 Cc. (dep. 27/10/1989) Rv. 182366 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, di modifica alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata, il giudice deve procedere alla valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per ogni singolo semestre, autonomamente considerato, e può concederla, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento, purché siano stati espiati almeno sei mesi di pena. (V mass n 181004).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)