Sez. 5, Sentenza n. 869 del 14/03/1984 Cc. (dep. 03/04/1984) Rv. 163454 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - PROVA CONTRARIA - ESIBIZIONE DI CERTIFICATO ANAGRAFICO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - PROVA CONTRARIA - ESIBIZIONE DI CERTIFICATO ANAGRAFICO - IRRILEVANZA.*
Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario circa la convivenza tra il destinatario dell'atto ed il consegnatario della copia notificata non possono ritenersi superate dalla mera esibizione di un certificato anagrafico o di un consimile attestato, indicante che il destinatario dell'atto ed il consegnatario abitano in vie diverse della medesima città. È sempre probabile infatti che un familiare, pur avendo una propria abitazione, si trasferisca momentaneamente in casa del notificando e determini così quella temporanea convivenza sufficiente per ritenere che l'atto perverrà al destinatario. (Conf mass n 155610 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)