Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 5
1. Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichita' e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6
1. Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Titolo III. Finanze - demanio e patrimonio
Art. 7
1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8
1. Le entrate della Regione sono costituite:
1) dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
2) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;
3) dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, . . ., in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;
4) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
5) dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione.
6) da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
7) da canoni per le concessioni idroelettriche;
8) da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la legione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;
9) da redditi patrimoniali;
10) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.
2. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.
3. La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette.1a
Art. 9
1. La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi.
2. Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.
Art. 10
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
Art. 11
1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 12
1. Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.
2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
3. Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali la costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.2b
4. Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.
Art. 13
1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
Art. 14
1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.
3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
Titolo IV. Organi della regione
Art. 15
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
Art. 16
1. Il Consiglio regionale e' composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Art. 17
1. E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.
2. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Art. 18
1. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
3. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.
Art. 19
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 22
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 23
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.
Art. 24
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25
1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.