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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 5

1. Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

  1. a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi

  2. b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

  3. c) antichita' e belle arti;

  4. d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

1. Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Titolo III. Finanze - demanio e patrimonio

Art. 7

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8

1. Le entrate della regione sono costituite:

  1. a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

  2. b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

  3. c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

  4. d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

  5. e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

  6. f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

  7. g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

  8. h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

  9. i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

  10. l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

  11. m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.2a

Art. 9

1. La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi.

2. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

3. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

4. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.2a

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11

1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.

3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Titolo IV. Organi della regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16

1. Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Art. 17

1. E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.

2. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

3. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18

1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.

Art. 24

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.