Sez. 6, Sentenza n. 31902 del 26/06/2002 Cc. (dep. 25/09/2002) Rv. 222960 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Forme - Rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 cod. proc. pen. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere 'in camera di consigliò, espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)