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Sez. 3, Sentenza n. 1721 del 29/05/1972 (Rv. 358631 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - AL DOMICILIO DEL VENDITORE - SALDO A MEZZO TRATTA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358631-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - AL DOMICILIO DEL VENDITORE - SALDO A MEZZO TRATTA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Le obbligazioni aventi per oggetto il pagamento del prezzo, ove questo non debba aver luogo al momento della consegna della merce, si eseguono nel domicilio del venditore, ai sensi dell'art 1498, terzo comma, cod civ. tale regola non subisce eccezioni neppure se le parti abbiano pattuito per il saldo del prezzo, il pagamento a mezzo tratta, salvo che tale modalita non sia stata prevista con carattere esclusivo. (V 1456'70, mass n 347289 e n 347290).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)