Sez. 4, Sentenza n. 260 del 08/02/1967 Ud. (dep. 25/07/1967) Rv. 105056 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
Il conducente di veicolo a motore, nell'eseguire una manovra disagevole ed anormale, qual'e la retromarcia, deve agire con particolare prudenza, e, quando un ostacolo materiale (sagoma del veicolo, carico eccetera) gli impedisce di controllare la strada, deve farsi coadiuvare da altra persona che da terra guidi la manovra. (V 103514, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)