Sez. 6, Sentenza n. 7995 del 27/05/1983 Ud. (dep. 07/10/1983) Rv. 160467 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - GIUDIZIO SULL'ENTITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - GIUDIZIO SULL'ENTITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dallo art. 62 n. 4 cod. pen., il giudizio sulla entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae alle censure della Corte di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Conf mass n 145318).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)