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Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 28/01/2008 (Rv. 601183 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Autoveicoli - Trascrizione nel P.R.A. - Disciplina applicabile nella vigenza dell'art. 59 d.P.R. n. 343 del 1959 - Obbligo gravante sugli "interessati" in assenza di accordo tra le parti - Portata - Riferimento sia all'alienante che all'acquirente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601183-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

In tema di contratto di compravendita di un autoveicolo nella vigenza dell'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 343 del 1959, alla formalità della trascrizione dell'atto di trasferimento del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) erano tenuti, in mancanza di accordo tra le parti, gli "interessati" e cioè sia l'alienante, che l'acquirente (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto il contratto di vendita di un autoveicolo per inadempimento della parte venditrice in relazione alla mancata suddetta trascrizione nel P.R.A., là dove, peraltro, l'onere medesimo era previsto a carico dell'alienante in forza delle condizioni generali di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1498, (Cod. Strada Abrog. art. 59), DPR 15/06/1959 num. 343 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)