Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 05/09/1998 (Rv. 518643 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Duplicità - Prima fase - Sommarietà - Conclusione - Con ordinanza - Seconda fase - Merito possessorio - Cognizione piena - Conclusione - Con sentenza - Ricorso possessorio - Efficacia introduttiva per entrambe le fasi - Sussistenza - Conclusione della fase interdittale - Ordinanza pretorile - Contenuto decisorio, mancata fissazione dell'udienza per la trattazione del merito e decisione sulle spese - Natura sostanziale di sentenza - Conseguenze - Reclamo - Inammissibilità - Appello al Tribunale - Necessità - Proposizione di reclamo al Tribunale e conseguente decisione nel merito - Illegittimità - Conseguenze - Cassazione della decisione - Cassazione senza rinvio per violazione di norme procedimentali - Esclusione - Cassazione con rinvio al Tribunale - Necessità - Fondamento - Poteri-doveri del giudice del rinvio - Valutazione dell'atto di reclamo secondo il principio di conservazione dell'impugnazione - Necessità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
La nuova formulazione dell'art. 703 cod. proc. civ. non ha modificato la originaria natura del procedimento possessorio, caratterizzato, ancor oggi, da una struttura bifasica, la prima (dal carattere sommario) limitata all'emanazione, con ordinanza, dei provvedimenti interdittali immediatamente necessari, la seconda (a cognizione piena) avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni, non assumendo rilievo, in contrario, il testuale rinvio agli artt. 669 bis e ss. contenuto nel secondo comma dell'art. 703 cod. proc. civ. (previsto al solo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori esclusivamente entro i limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla natura di questi ultimi), così che, concesse o negate dal Pretore -con ordinanza- le misure interdittali, il giudizio prosegue dinanzi al medesimo giudice, all'udienza da questi fissata, per l'esame del merito possessorio (e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento), restando estranea a tale schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ex art. 669 "octies" cod. proc. civ. Ne consegue che il provvedimento direttamente reso dal Pretore sulla domanda stessa di reintegrazione in possesso, attesone il sostanziale contenuto decisorio, ha natura di sentenza, nonostante la (eventuale) veste formale di ordinanza, qualora manchi la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito e si provveda anche sulle spese di giudizio, e sarà impugnabile (esclusivamente) con l'appello al Tribunale che, investito di tale gravame, non può dichiararlo inammissibile. Suscettibile di annullamento in sede di legittimità si palesa, inoltre, la decisione del tribunale che, investito (erroneamente) del reclamo avverso il detto provvedimento pretorile, si pronunci, ciononostante, nel merito, anziché dichiararlo inammissibile, annullamento che, nonostante la violazione di norme processuali, non può essere pronunciato senza rinvio (art. 382 u.c. cod. proc. civ.), poiché l'atto di reclamo, dal carattere indubitabilmente impugnatorio e ritualmente notificato alle controparti, è astrattamente idoneo (nonostante la introduzione con le forme del ricorso anziché con quelle della citazione) ad integrare gli estremi dell'appello (ammissibile se la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia stata tempestiva, ex art. 325 cod. proc. civ., secondo una valutazione in fatto da compiersi ad opera del giudice del rinvio), in ossequio al principio della conservazione degli atti e, in particolare, dei mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)