Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 13/06/1984 (Rv. 435533 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), per l'imponibile, che a norma dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, va individuato nella differenza tra il "valore finale...Dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione" ed il "valore iniziale...Analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto", questo valore iniziale deve intendersi come il valore "definitivamente accertato", indipendentemente dal modo dell'accertamento e, quindi, per effetto sia di inutile scadenza dei termini del ricorso contro l'avviso di accertamento di maggior valore, sia di concordato, sia di decisione non più impugnabile delle competenti commissioni tributarie, sia, infine, di Determinazione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate per agevolare la definizione delle controversie tributarie (nella specie: decreto legge 5 novembre 1973 n. 660).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)