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Sez. 3, Sentenza n. 19083 del 02/09/2009 (Rv. 609570 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Obbligazione del conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza - Obbligazione del locatore di corrispondere l'indennità di avviamento - Rapporto di reciproca dipendenza - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609570-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione incombente sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto desumibile dalla proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento l'implicita formulazione della relativa eccezione di inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)