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Sez. 2, Sentenza n. 675 del 09/03/1972 (Rv. 356765 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE PROPOSTE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DI UNA DI ESSE - RIPROPOSIZIONE DELL'ALTRA IN APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356765-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE PROPOSTE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DI UNA DI ESSE - RIPROPOSIZIONE DELL'ALTRA IN APPELLO - NECESSITA.*

Se in primo grado sono state proposte due domande in via alternativa e subordinata, l'appellato vittorioso in seguito all'accoglimento della prima deve riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione la domanda non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art 346 cod proc civ. (Conf 2554'70, mass n 348893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)