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Sez. 2, Sentenza n. 698 del 16/02/1977 (Rv. 384272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PLURITA DI ATTORI CON UNICA CITAZIONE - SEPARATI APPELLI CON IDENTICHE CONCLUSIONI - OBBLIGO DELLA RIUNIONE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - RECIPROCA NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PLURITA DI ATTORI CON UNICA CITAZIONE - SEPARATI APPELLI CON IDENTICHE CONCLUSIONI - OBBLIGO DELLA RIUNIONE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - RECIPROCA NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora piu persone, che hanno agito in giudizio con unico atto di citazione, propongano separati appelli contro la sentenza di primo grado, prendendo pero identiche conclusioni e notificando gli Atti d'appello alla stessa controparte vittoriosa, il giudice deve riunire le impugnazioni proposte separatamente, ma per l'integrita del contraddittorio non occorre che gli autori dell'una impugnazione la notifichino agli autori dell'altra.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)