Sez. 1, Sentenza n. 1610 del 22/01/2009 (Rv. 606297 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Decreto di trasferimento all'aggiudicatario e diniego della sospensione della vendita - Ricorribilità diretta per cassazione - Esclusione - Fondamento - Principi generali in tema di opposizioni all'esecuzione individuale - Applicazione alla procedura concorsuale - Configurabilità - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili nell'ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.; ne consegue, per il caso di mancata previa proposizione di tale mezzo, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto direttamente avverso il decreto di trasferimento del bene immobile ed il contestuale rigetto della istanza di sospensione della vendita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)