Sez. 1, Ordinanza n. 30981 del 26/11/2025 (Rv. 676554-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE | Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Liquidatore della società estinta - Legittimazione a proporre reclamo - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della l. fall., la legittimazione passiva spetta al liquidatore, il quale, anche se estinta la società ai sensi dell'art. 2495 c.c., può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, essendo tale mezzo di impugnazione esperibile, ex art. 18 della l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)