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Sez. 3, Sentenza n. 7676 del 18/08/1997 (Rv. 506840 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da atto illecito extracontrattuale - Liquidazione per "equivalente" - Ritardato pagamento della somma rivalutata - Risarcimento del mancato guadagno - Ammissibilità - Criterio dell'attribuzione degli interessi - Calcolo.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506840-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora la liquidazione del danno da atto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente monetario del bene perduto dal danneggiato tenendo conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, per il ritardato pagamento della suddetta somma, eventualmente mediante l'attribuzione degli interessi, i quali non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma con riferimento ai singoli momenti, da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso, nei quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)