diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29399 del 13/11/2019 (Rv. 655738 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rimborso - Versamento effettuato con ritenuta operata dal sostituto d'imposta - Presentazione dell'istanza di rimborso - Legittimazione congiunta del sostituto e del sostituito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655738-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso delle imposte sui redditi (nella specie per i soggetti colpiti dal sisma 1990 ex l.n. 190 del 2014), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 38, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)