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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021 (Rv. 662215 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Deduzione del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662215-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva correttamente accertato la maggiore responsabilità nella causazione del sinistro del conducente di un autoveicolo per aver violato l'obbligo di dare la precedenza e quella concorrente e minore dell'altro, per l'elevata velocità del motoveicolo condotto, al momento dello scontro).

Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)