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Sez. 1, Sentenza n. 848 del 24/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203498 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose | Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Suono delle campane di una chiesa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203498-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose

L'attività sacerdotale, in particolare quella di parroco, può essere qualificata come "professione", intesa come attività prevalentemente intellettuale, fondata su studi specifici, che di fatto costituisce fonte di reddito. Tuttavia, deve escludersi che essa sia di per sè rumorosa, sia pure con riguardo al suono delle campane, finalizzato al richiamo dei fedeli al culto, in quanto lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita della comunità, e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa all'installazione, nel campanile di una chiesa, di un dispositivo elettronico emanante suoni che superavano i limiti di rumorosità prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, arrecando disturbo al riposo e all'occupazione delle persone. Con riferimento a tale fatto, la S.C., nell'escludere la sua sussumibilità nel reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ha ritenuto configurabile in astratto l'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, annullando con rinvio la sentenza di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, DPCM 01/03/1991 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)