Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 11/07/1985 (Rv. 441654 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - FUNZIONE - MANCANZA OD APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELL'ATTO - SANATORIA PER EFFETTO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - TRATTAZIONE E DECISIONE DINANZI A DETTE COMMISSIONI DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - FUNZIONE - MANCANZA OD APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELL'ATTO - SANATORIA PER EFFETTO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - TRATTAZIONE E DECISIONE DINANZI A DETTE COMMISSIONI DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili, qualora l'ufficio finanziario non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sui dati concorrenti alla Determinazione dell'imponibile, e gli notifichi avviso di accertamento nei termini fissati dallo art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, l'avviso medesimo deve contenere non solo l'indicazione del valore attribuito al bene, ma anche degli elementi che hanno portato alla sua quantificazione, alla stregua dei criteri tassativamente fissati dall'art. 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (cui rinvia l'art. 19 del citato d.P.R. n. 643 del 1972), al fine di rendere manifesto l'iter logico- giuridico seguito nella formazione dell'atto e, quindi, di consentire al contribuente la contestazione di eventuali errori di fatto o di diritto. La Mancanza di tale motivazione, cui va equiparata una motivazione meramente apparente, che non espliciti gli indicati parametri legislativi o contenga affermazioni di stile prive di ogni riferimento al caso concreto (nella specie, "il valore finale è stato determinato per via di confronto con quello di altri immobili che si trovano in analoghe condizioni"), comporta nullità dell'atto, per inidoneità al raggiungimento degli scopi assegnatigli dall'ordinamento, e la nullità medesima, incidendo sulla formazione del rapporto giuridico d'imposta, non può essere sanata per effetto del ricorso del contribuente alle commissioni tributarie, restando altresì irrilevante che dinanzi a dette commissioni sia stata trattata e decisa la questione relativa alla Determinazione del valore (finale) del bene, ove la predetta nullità sia stata tempestivamente eccepita. (V 5325/83, mass nn 430246 e 430247).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)