Sez. 1, Ordinanza n. 22453 del 08/08/2024 (Rv. 672172-01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Individuazione del giudice competente - Rapporto tra il forum commissi delicti e l'azione di accertamento negativo della contraffazione. COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - In genere.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)
In tema di individuazione della competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del "forum commissi delicti" di cui all'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, può essere applicato solo ove sia prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando sia domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l'attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l'accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)