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Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

visto il parere della Corte dei conti3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,

L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) recitano che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Gli articoli 11 e 12 della Carta dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

I cittadini europei dovrebbero essere messi in condizione di esercitare tali diritti al fine di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione.

I partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione.

È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nel loro sforzo di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.

L'esperienza acquisita dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a essi affiliate nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio5 insieme alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/20036, dimostra la necessità di migliorare il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate in modo da consentire loro di diventare soggetti più visibili ed efficaci nel sistema politico multilivello dell'Unione.

Riconoscendo la missione attribuita dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è opportuno istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate.

È opportuno istituire un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell'irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. La registrazione dovrebbe essere necessaria per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d'interesse, è opportuno che l'autorità sia indipendente.

Dovrebbero essere stabilite le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto unionale e nazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall'Autorità (il «registro»), in particolare per quanto riguarda le informazioni e i documenti giustificativi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall’Autorità su richiesta di terzi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

La decisione di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell'adottare una decisione di revoca della registrazione, l'Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.

Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede sul loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

È auspicabile che l'Autorità verifichi periodicamente la continua conformità con i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione di un comitato di personalità indipendenti.

L'Autorità è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

È opportuno garantire l'indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.

Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e il riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo «Stato membro in cui si trova la sede»). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.

Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L'acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente dello status giuridico europeo (il «richiedente») e di eventuali terzo interessato. In particolare, è opportuno che l'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in una personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali della precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all'acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento, fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti riguardo all'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.

L'estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell'Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata una conversione della personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha rispettivamente acquisito o sostenuto dovrebbero essere trasferiti all'entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Se non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe essere sciolto ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che gli impone di non perseguire scopi di lucro. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato le modalità relative all'estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea e di eventuali sanzioni pecuniarie.

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che sia venuto gravemente meno all'obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.

L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee a essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni applicabili per diventare un partito politico europeo non siano proibitive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale di partiti politici o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell'Unione europea i cui criteri riflettano oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tali criteri è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Tali criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, attribuito al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, TUE, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato del Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate devono seguire all'atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare ai fini della decisione di concedere tale finanziamento.

Al fine di rafforzare l'indipendenza, l'obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare dovrebbero essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.

I partiti politici europei dovrebbero essere in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate non dovrebbero finanziare campagne referendarie. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea a esso collegata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate, nonché l’irrogazione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

Onde garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario porre in essere efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.

Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo per garantire l'osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni due volte per il medesimo reato. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità con il presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.

Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, i partiti politici europei possono informare i cittadini durante le elezioni al Parlamento europeo dei legami esistenti tra di essi e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è auspicabile pubblicare le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea, così come informazioni relative a decisioni adottate dall'Autorità e dall'ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1500 EUR all'anno e per donatore. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli atti di liberalità il cui valore annuo sia superiore a 1500 EUR e sia inferiore o pari a 3000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra, da un lato, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e, dall'altro, il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. La divulgazione delle donazioni superiori a 3000 EUR all'anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo pubblico dei rapporti tra donatori e partiti politici europei Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12000 EUR, nel rispetto del quale è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7 e 8 i quali dispongono che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e deve essere attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti a esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale possono essere conservati dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.

Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applica il capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano passibili di sanzioni appropriate in caso di violazioni del presente regolamento.

L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull'applicazione del presente regolamento.

Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È opportuno inoltre adottare provvedimenti che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga comminata loro una sanzione.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione di disposizioni nazionali propizie all'applicazione efficace del presente regolamento.

È opportuno lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per garantire la corretta ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la sua applicazione.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere10.

Data la necessità di apportare significative modifiche e aggiunte alle norme e alle procedure attualmente applicabili ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello dell'Unione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (i «partiti politici europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo (le «fondazioni politiche europee»).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. 1) «partito politico»: un'associazione di cittadini: che persegue obiettivi politici, e che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

  2. 2) «alleanza politica»: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini;

  3. 3) «partito politico europeo»: un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 6, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

  4. 4) «fondazione politica europea»: un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti: a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea; b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile; c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi; d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;

  5. 5) «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva;

  6. 6) «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo VI, o un contributo concesso conformemente alla parte Seconda, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11 (il «regolamento finanziario»);

  7. 7) «donazione»: eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

  8. 8) «contributi dei membri»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti loro da uno dei loro membri, a eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

  9. 9) «bilancio annuale» ai sensi degli articoli 20 e 27: l'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;

  10. 10) «punto di contatto nazionale»: la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;

  11. 11) «sede»: il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;

  12. 12) «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell'ambito della medesima azione illecita;

  13. 13) «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo stesso tipo di violazione.

Capo II. Statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Art. 3 Condizioni di registrazione

1. Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

  2. b) i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

b bis) i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;

  1. c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

  2. d) essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e

  3. e) non deve perseguire scopi di lucro.

2. Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

  2. b) deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

  3. c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

  4. d) deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

  5. e) deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e

  6. f) non deve perseguire scopi di lucro.

3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.

Art. 4 Governance dei partiti politici europei

1. Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

  1. a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

  2. b) l'indirizzo della sede;

  3. c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;

  4. d) una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), attestante che non persegue scopi di lucro;

  5. e) se del caso, il nome della fondazione politica a esso collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

  6. f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e

  7. g) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo.

2. Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

  1. a) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;

  2. b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;

  3. c) i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;

  4. d) i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;

  5. e) la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e

  6. f) la procedura interna di modifica del suo statuto.

3. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 5 Governance delle fondazioni politiche europee

1. Lo statuto di fondazione politica europea rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui la fondazione ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

  1. a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente,

  2. b) l'indirizzo della sede;

  3. c) una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono essere compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4);

  4. d) una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), attestante che non persegue scopi di lucro;

  5. e) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

  6. f) un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;

  7. g) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

  8. h) la procedura interna di modifica del suo statuto; e

  9. i) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea.

2. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 6 Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

1. È istituita un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’irrogazione di sanzioni a essi applicabili a norma del presente regolamento.

2.

L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì a intervalli regolari che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.

3.

Il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.

Il direttore dell'Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.

In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore continua a esercitare le proprie funzioni finché il suo sostituto non sia entrato in carica.

Il direttore dell'Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.

Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio13. Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall'incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l'esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina.

L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e non siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere l'assoluta indipendenza del direttore.

4. L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.

5.

Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, («i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»). L'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

6. L'Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.

7. Gli stanziamenti relativi alle spese dell'Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

8.

All'Autorità si applica il regolamento n. 114 del Consiglio.

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

9. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.

10. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell'Autorità.

11. Conformemente all'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell'Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'Autorità. Qualora l'Autorità si astenga dall'adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo dal presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

Art. 7 Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1. L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono disponibili online a norma dell'articolo 32.

2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti:

  1. a) le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

  2. b) il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L'Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in questione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.

3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37.

Art. 8 Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata.

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

  1. a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata sul formulario che figura nell'allegato;

  2. b) lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 5, inclusi i pertinenti allegati e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento:

  1. a) per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;

  2. b) per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.

4. La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'articolo 32.

Art. 9 Esame della domanda e decisione dell'Autorità

1. L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

2.

L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che il richiedente non soddisfa le condizioni per la registrazione enunciate nell'articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.

In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa.

3. La dichiarazione formale standard di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), a seconda dei casi.

4. La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.

5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4.

6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

Art. 10 Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione

1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3, l'Autorità verifica a intervalli regolari che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.

2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessata.

3.

Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle pertinenti disposizioni del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 10 bis.

Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.

4.

La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conformemente alle rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.

5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, ed entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione.

6. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è cancellato dal registro.

Art. 10 bis Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali

1. Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

2. Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.

3. Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell'autorità nazionale di controllo. L'autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine.

4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.

5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 11 Comitato di personalità indipendenti

1.

È istituito un comitato di personalità indipendenti. Esso è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati al Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.

I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Essi si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.

Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo.

3.

Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su:

  1. a) qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea;

  2. b) se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 10 bis coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile.

Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.

Capo III. Status giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Art. 12 Personalità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea.