Sez. 1, Sentenza n. 34425 del 06/06/2024 Ud. (dep. 12/09/2024) Rv. 286983-01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' | Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento - Trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo tribunale - Possibilità di eccepire, innanzi al nuovo giudice, l’incompetenza per territorio - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA'
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)