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Sez. 2, Sentenza n. 6668 del 07/12/1982 (Rv. 424306 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - USUCAPIONE - IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DELL'USUCAPIONE - ESEGUITI NEI CONFRONTI DI UN COMPOSSESSORE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPOSSESSORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424306-01

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - USUCAPIONE - IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DELL'USUCAPIONE - ESEGUITI NEI CONFRONTI DI UN COMPOSSESSORE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPOSSESSORI - ESCLUSIONE.*

Gli Atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di un compossessore non hanno effetto nei confronti degli altri compossessori, in quanto il principio di cui all'art. 1310 cod. civ. secondo cui gli Atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune creditore, con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno posti in essere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)