Sez. 1, Sentenza n. 2047 del 25/07/1964 (Rv. 302972 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA NULLITA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA NULLITA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio necessario, contemplato nell'art.102 cod.proc.civ. ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando, per la natura inscindibile del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio la sentenza sarebbe insuscettibile di produrre effetti, e quindi inutiliter data se non fosse pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto stessò il che si verifica di fronte alle pronunce di natura costitutiva destinate ad operare il mutamento di uno status o di un rapporto che, per la sua essenza non puo essere che unico ed identico, nella sua portata e nei suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, mentre non si verifica nel caso in cui si controverta la nullita di un negozio giuridico giacche la relativa pronuncia ha natura dichiarativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)