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Sez. L, Sentenza n. 1702 del 17/02/1987 (Rv. 451085 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA DA UNA PERSONA GIURIDICA - VALIDITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451085-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA DA UNA PERSONA GIURIDICA - VALIDITÀ - REQUISITI.*

Ai fini della validità della procura al difensore da parte di una persona giuridica, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illegibilità della firma, se questa possieda una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore. (Conf 6910/82, mass n 424562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)