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Sez. 4, Sentenza n. 9508 del 05/04/1988 Ud. (dep. 28/09/1988) Rv. 179258 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE CHE SI FERMA SULLE STRISCE PEDONALI - RINUNZIA ALLA PRECEDENZA - INSUSSISTENZA - OBBLIGHI E CAUTELE DA PARTE DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179258-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE CHE SI FERMA SULLE STRISCE PEDONALI - RINUNZIA ALLA PRECEDENZA - INSUSSISTENZA - OBBLIGHI E CAUTELE DA PARTE DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE.*

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo può legittimamente impegnare le strisce pedonali, con precedenza rispetto al pedone che vi si trovi o che si accinga ad attraversare, solo quando il pedone abbia manifestato inequivocabilmente la propria intenzione di cedere la precedenza, non bastando a tal fine il semplice fatto che lo stesso abbia interrotto momentaneamente l'attraversamento fermandosi al centro della strada. Non può considerarsi manifestazione di volontà di rinunciare al proprio diritto di precedenza il fatto che un pedone, fermatosi sulle strisce pedonali, abbia guardato verso il veicolo sopraggiungente, potendo accadere che egli, dopo breve sosta, riprenda il cammino perché preso dal panico o disorientato o perché erroneamente convinto di poter completare l'attraversamento senza pericolo. Una tale fattispecie configura sia l'ipotesi, prevista dall'art. 102/3 cod. strad., del pedone indeciso che tarda a scansarsi imponendo al conducente l'Obbligo di rallentare ed occorrendo fermarsi, che la violazione dell'art. 134/5 stesso codice, il quale stabilisce che quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. (Conf mass n 109528; (Conf mass n 177835).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 3, Cod. Strada art. 134 com. 5, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)