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Sez. L, Sentenza n. 24800 del 07/12/2010 (Rv. 615570 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione - Nullità - Effetti - Assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per la sua rinnovazione - Necessità - Omessa rilevazione del vizio di notificazione - Revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Celebrazione del giudizio rescissorio - Possibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615570-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la nullità della notificazione, a differenza della sua inesistenza, comporta non già il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì il dovere del giudice di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la sua rinnovazione, dovendosi ritenere, ove il vizio della notificazione, non rilevato dalla S.C., abbia determinato la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la medesima corte, terminato il giudizio rescindente di revocazione, possa procedere alla celebrazione di quello rescissorio qualora la parte intimata si sia difesa sul contenuto del ricorso così dimostrando di conoscerlo, atteso che in tal caso si rende palesemente non necessaria una nuova notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)