Sez. 2, Sentenza n. 939 del 10/05/1967 (Rv. 327167 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI CAFFE, BAR E SIMILI - PERCENTUALE DI SERVIZIO - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPORTO NETTO DEL CONTO DEI CLIENTI - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI CAFFE, BAR E SIMILI - PERCENTUALE DI SERVIZIO - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPORTO NETTO DEL CONTO DEI CLIENTI - NOZIONE.*
La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti costituisce la normale retribuzione del personale non impiegatizio dei pubblici esercizi di caffe, bar e simili e puo essere applicata- a norma dell'art. 25 del contratto collettivo di categoria del 21 aprile 1933, il quale, essendo un contratto corporativo, ha valore di norma giuridica - o con il sistema globale, nel qual caso il datore di lavoro corrisponde al cameriere la percentuale sul totale di incasso di sua pertinenza, o con il sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni. Nell'un caso e nell'altro, la retribuzione del cameriere deve corrispondere alla percentuale netta di servizio contrattualmente stabilita. L'importo -netto- del conto dei clienti e costituito dal prezzo, al quale la consumazione viene fornita al cliente e che viene stabilito dall'esercente, tenendo conto del costo del prodotto, di tutta la spesa di gestione, ammortamento compreso, e del suo utile. Su tale prezzo viene, quindi, calcolata la percentuale netta di servizio pattuita come retribuzione del cameriere.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/04/1933, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)