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Sez. U, Sentenza n. 6493 del 13/12/1979 (Rv. 403226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - OBBLIGATORIETA - ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI RAPPORTI CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO STATUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - OBBLIGATORIETA - ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI RAPPORTI CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO STATUTO - ESCLUSIONE.*

L'art 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), che impone all'imprenditore di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ha carattere innovativo, e non puo trovare applicazione con riguardo a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore dello statuto medesimo, in forza di un licenziamento in tronco che la previgente normativa considera idoneo all'esaurimento del rapporto stesso, determinando come unica conseguenza a carico del datore di lavoro, per il caso di recesso ingiustificato, il risarcimento del danno (art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604). (V 2469/76, mass n 381258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)