Sez. 1, Sentenza n. 5733 del 10/06/1998 (Rv. 516282 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Avviso di rettifica emesso sul presupposto della non assoggettabilità di un'operazione ad IVA - Opposizione da parte del cessionario - Prova da parte dell'amministrazione della non assoggettabilità dell' operazione ad IVA - Ammissibilità - Corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti da parte del cedente e del cessionario - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In sede di opposizione del cessionario all'avviso di rettifica con il quale, nel presupposto che l'operazione non fosse assoggettabile ad IVA, gli sia stato negato il diritto alla detrazione dell'imposta da lui assolta in rivalsa e gli sia stato chiesto in restituzione l'ammontare dell'IVA da lui portata erroneamente in detrazione e già rimborsatagli, l'Amministrazione, alla quale incombe il relativo onere, può provare, nonostante il fatto che all'operazione economica siano seguiti adempimenti fiscali e conseguenti pagamenti formalmente corretti (secondo la errata valutazione tributaria dell'operazione stessa), che l'operazione (in relazione alla quale il cedente ha pagato l'IVA e il cessionario ha pagato in rivalsa e ha poi operato la detrazione nella sua dichiarazione) non era (invece) assoggettabile a tale imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)