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Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 05/03/1991 (Rv. 471144 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione - Attiva | Domanda giudiziale - Dichiarazione di inammissibilità - Mancato esame nel merito - Convenuto - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471144-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione - Attiva

Poiché l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice "a quo" capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia - nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)