Sez. L, Sentenza n. 7706 del 16/05/2003 (Rv. 563222 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame (eventualmente in via incidentale) - Necessità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)