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Sez. 4, Sentenza n. 4479 del 01/10/1984 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169114 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTRATTO DI LEASING - LOCATORE FINANZIATORE - OBBLIGHI COLLEGATI ALLA AGIBILITÀ DEI BENI FORNITI - SUSSISTENZA - LIMITI - RESPONSABILITÀ PENALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169114-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTRATTO DI LEASING - LOCATORE FINANZIATORE - OBBLIGHI COLLEGATI ALLA AGIBILITÀ DEI BENI FORNITI - SUSSISTENZA - LIMITI - RESPONSABILITÀ PENALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non è responsabile del reato di lesioni colpose con inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro il locatore finanziatore che fornisce all'impresa macchinari in contratto di leasing. L'articolo unico della legge 2 maggio 1983 n. 178, interpretativo dell'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ha stabilito infatti che a carico del locatore finanziatore vi è soltanto l'Onere di curare che i beni soggetti ad omologazione siano accompagnati dalla relativa documentazione.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 390 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)