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Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 05/03/2009 Ud. (dep. 16/04/2009) Rv. 243407 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA - PUBBLICITÀ | Ordine di procedere a porte chiuse - Omessa audizione delle parti - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza - Sanatoria - Termine.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243407-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA - PUBBLICITÀ

L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 471, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)