Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 14/06/1965 (Rv. 312303 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DISTRAZIONE IN FAVORE DEL DIFENSORE - CONTROVERSIA - LEGITTIMAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DISTRAZIONE IN FAVORE DEL DIFENSORE - CONTROVERSIA - LEGITTIMAZIONE.*
Qualora insorga specifica controversia sulla distrazione delle spese di giudizio e degli onorari, in favore del difensore che dichiari di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, cioe nel caso di omessa pronuncia sulla relativa istanza o di rigetto della medesima, ovvero quando l'impugnazione investa proprio la pronuncia di attribuzione, il difensore assume la qualita di parte ed esclusivamente esso e legittimato nel relativo giudizio, al quale il suo cliente (parte vittoriosa nel giudizio) rimane estraneo. (V. N. 721/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)