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Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 03/08/1966 (Rv. 324215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - PREVALENZA DELLE RISULTANZE DELLA COPIA - EFFICACIA PROBATORIA FINO A QUERELA DI FALSO.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324215-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - PREVALENZA DELLE RISULTANZE DELLA COPIA - EFFICACIA PROBATORIA FINO A QUERELA DI FALSO.*

Nel caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, deve darsi la prevalenza a cio che risulta dalla copia consegnata alla parte che ha ricevuto la notifica, e tale copia fa fede sino a querela di falso. (nella specie, trattavasi di differenza tra la data di notifica risultante nella copia della sentenza di primo grado notificata al soccombente, dallo stesso prodotta, in secondo grado, come appellante, e la data di notifica contenuta nella copia prodotta dall'appellato notificantè e la differenza suddetta importava, rispettivamente, tempestivita o intempestivita della notificazione dell'atto di appello). (Cfr. 828-65, 2579-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)