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Sez. T, Ordinanza n. 4750 del 03/03/2026 (Rv. 678303-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678303-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)