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Sez. 1, Sentenza n. 2699 del 14/07/1976 (Rv. 381487 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - IN GENERE - CUSTODE - ORDINANZA DI SOSTITUZIONE - REVOCABILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RELATIVA COMPETENZA - INIMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381487-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - IN GENERE - CUSTODE - ORDINANZA DI SOSTITUZIONE - REVOCABILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RELATIVA COMPETENZA - INIMPUGNABILITA.*

L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art 66 terzo comma cod proc civ), ancorche confermata dal collegio, e priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica, e, pertanto, non e impugnabile, nemmeno con ricorso per Cassazione 'ex' art 111 della Costituzione. Detta non impugnabilita non va riferita esclusivamente al merito del provvedimento, ma si estende anche ai presupposti del medesimo (quale, nella specie, la Competenza del giudice a pronunciarlo, secondo i criteri di cui all'art 65 secondo comma cod proc civ). (V 2417/70, mass n 346665; (V 260/65, mass n 310393).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)