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Sez. 3, Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024 (Rv. 673207-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di mancata partecipazione al processo penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673207-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza

del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei).

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)