Sez. 4, Sentenza n. 477 del 12/02/1971 Ud. (dep. 13/05/1971) Rv. 117957 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - APPLICAZIONE IN FASE DI IMPUGNAZIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUGNATO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - APPLICAZIONE IN FASE DI IMPUGNAZIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUGNATO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato sottoposto al suo esame quando la causa di Estinzione non abbia formato oggetto di gravame, poiche, nonostante il rigetto dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione, non si verifica sostanzialmente una effettiva soccombenza dell'impugnante, questi non puo essere condannato al pagamento delle spese processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)