Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 14/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100327 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE IMPUGNATA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE IMPUGNATA - NOZIONE.*
La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, riguardante i 'puntì della decisione che non furono oggetto dei motivi di gravame, non puo essere estesa alle diverse questioni di fatto che il giudice deve risolvere per pervenire alla decisione. La cognizione del giudice d'appello si estende ai 'puntì della decisione a cui si riferiscono i motivi della impugnazione e non puo ritenersi limitata alle sole questioni in essi dedotte, sicche l'intera situazione delle cose puo formare oggetto di rivalutazione, per quanto serva alla decisione di tali punti. Pertanto se il PM ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado per motivi riguardanti la condotta dell'imputato ed i profili di responsabilita in essa ravvisabili, ben puo il giudice di secondo grado, in esito alla valutazione delle risultanze processuali, pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto e delle modalita in cui esso si e svolto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)