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Sez. 1, Sentenza n. 1652 del 13/05/1969 (Rv. 340589 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - OMISSIONE - ACQUISTO DA PARTE DEL MANDANTE DEI DIRITTI DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340589-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - OMISSIONE - ACQUISTO DA PARTE DEL MANDANTE DEI DIRITTI DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*

Colui che agisce per conto di un altro soggetto deve qualificarsi espressamente come tale nei confronti dell'altro contraente, se vuole che gli effetti giuridici del negozio si producano nei confronti del predetto soggetto mancando invece la spendita del nome del mandante, questi non acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso in nome del mandatario, anche se il contratto involga interessi del primo e l'altro contraente conosca l'esistenza del mandato. (V. 641-68, massima n.331813 2686-67, massima n.330135 1466-66, massima n.322920 299-66, massima n.320579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)