Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 364 del 1995
Massime (2)
Massima n. 22316
- Lavoro (tutela del)
- Braccianti agricoli
- Indennità di maternità
- Riconoscimento solo per le lavoratrici cui risulti accreditato un minimo di 51 giornate lavorative nell'anno
- Asserita violazione del principio costituzionale per cui, in caso di maternità, va assicurata alla lavoratrice una speciale protezione
- Esclusione
- Corretto esercizio della discrezionalità del legislatore
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
È da escludersi che il combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1946, n. 212, in forza del quale anche agli effetti dell'indennità di maternità, lo 'status' di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione degli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro, si ponga in contrasto con il principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., circa la speciale protezione che va assicurata alla lavoratrice in caso di maternità. Il legislatore, infatti, è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Né può ritenersi che il requisito fissato nel caso dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 37, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212). red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 15, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204
- art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212
Parametri
- art. 37, comma 1, Cost.
Massima n. 22322
- Lavoro (tutela del)
- Braccianti agricoli
- Indennità di maternità
- Riconoscimento solo per le lavoratrici cui risulti accreditato un minimo di 51 giornate lavorative all'anno
- Lamentata ingiustificata disparità rispetto alle norme applicabili in materia alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici del settore del turismo e degli esercizi pubblici
- Esclusione
- Impossibilità di istituire un paragone, ai fini del principio di eguaglianza, con tali categorie di lavoratori
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la disomogeneità che intercorre tra la categoria dei braccianti agricoli, da una parte, e, dall'altra, quelle dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, e i lavoratori del settore del turismo e degli esercizi pubblici, non consente di assumere le norme applicabili a questi ultimi, in base, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardo alla indennità di maternità, a termini di paragone per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in forza del quale, anche agli effetti della suddetta indennità, lo 'status' di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212). - V. massima precedente. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212
- art. 15, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio proposto da Maria Boldrin, bracciante agricola con rapporto a tempo determinato, contro l'INPS che le aveva negato l'indennità di maternità per aver svolto meno di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 1° febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.
Il giudice rimettente rammenta che tale normativa ha superato il vaglio di costituzionalità con riguardo all'indennità di malattia (sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarità del lavoro agricolo, il quale, a differenza del lavoro negli altri settori, ha carattere di discontinuità ed è prestato nei confronti di datori di lavoro diversi, sicché riesce difficile la costituzione di una stabile posizione assicurativa. Ma obietta che la riduzione della tutela della maternità a quella della malattia contrasta con l'art. 37 Cost. e con la recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Invero, mentre la tutela contro le malattie attiene esclusivamente alla persona del lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.), l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.
Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre categorie di lavoratori (ad esempio i pubblici impiegati, compresi quelli non di ruolo) l'indennità di maternità spetta anche quando l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Del resto la tutela del lavoro subordinato comprende qualsiasi modalità temporale ed è stata estesa di recente anche a prestazioni lavorative di un solo giorno (art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato da una molteplicità di microimprese in misura analoga e forse superiore a quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema di schedatura e di permanenza minima dei relativi lavoratori, anche in relazione alla possibilità di eventuali frodi.
Un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento è ravvisato nella disciplina prevista per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, alle quali l'art. 3 della legge n. 546 del 29 dicembre 1987 ha esteso la indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali.
Considerato in diritto
punto 1
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro all'anno, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.
punto 2
La questione non è fondata.
Il giudice remittente è consapevole che non v'è contraddizione tra l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su piani diversi: la prima presuppone costituito il rapporto assicurativo e dispone che l'indennità di maternità (assimilata a quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di erogazione) non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; la seconda, invece, prevede uno speciale presupposto per la costituzione del rapporto assicurativo: agli effetti del diritto all'indennità di malattia o di maternità, lo status di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli appositi elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro.
I due piani vengono però confusi quando, per corroborare la censura di violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza procede a comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi - specialmente quelli autonomi, come i coltivatori diretti - caratteristiche affatto diverse da quelle dei braccianti agricoli. Non è producente nemmeno il paragone col settore del turismo e degli esercizi pubblici, il quale, contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, non è caratterizzato da prestazioni di lavoro ambulatorie e precarie analogamente al lavoro bracciantile, bensì dalla richiesta di prestazioni di lavoro stagionali, alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non è qui possibile l'acquisto del diritto all'indennità di maternità: o la lavoratrice viene assunta, per una prestazione di lavoro non superiore a un giorno, prima dell'inizio del periodo previsto dall'art. 4, lett. a), e allora a tale data il rapporto di lavoro è già cessato; o viene assunta dopo l'inizio del settimo mese di gravidanza, e allora l'assunzione è nulla, la prestazione dedotta in contratto essendo vietata.
punto 3
Non è violato nemmeno l'art. 37, primo comma, Cost. Il legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Né si può dire che il limite fissato dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze